DIRITTO DI CONCILIAZIONE

Oenergy: Standard di Qualità Commerciale per la vendita di Energia

L’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, con la delibera 209/2016/E/com (Testo Integrato Conciliazione -TICO), ha reso obbligatorio il tentativo di conciliazione per le controversie tra clienti finali di energia elettrica in bassa e/o media tensione, clienti finali di gas in bassa pressione, prosumer, utenti finali e operatori/gestori. Con questa delibera, l’Autorità ha stabilito le modalità per eseguire le conciliazioni riguardanti la fornitura di luce, gas e acqua, istituendo il Servizio Conciliazione Clienti Energia.

La conciliazione può essere attivata gratuitamente per tutte le controversie riconducibili a contestazioni di esclusiva competenza, a patto che sia stato inviato un reclamo scritto all’operatore e non si sia ricevuta una risposta soddisfacente o nessuna risposta entro 40 giorni. Per conoscere le modalità di attivazione del Servizio di Conciliazione, visita la sezione dedicata sul sito ARERA all’indirizzo http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm.

Oltre al Servizio di Conciliazione dell’Autorità, è possibile avviare la procedura di conciliazione prevista dal TICO presso uno degli organismi ADR conformi, come stabilito dalla delibera 620/2015/E/com, nell’elenco redatto ai sensi dell’art. 141-decies del Codice del Consumo. L’elenco aggiornato è disponibile sul sito ARERA.
Attenzione: Prima di ricorrere alla giustizia ordinaria, è obbligatorio tentare una risoluzione extragiudiziale della controversia tramite uno degli strumenti ADR, come previsto dal Testo Integrato della Conciliazione (TICO).