Informativa del diritto al ripensamento

Modalità e termini per l’esercizio del diritto di ripensamento per i clienti domestici e della facoltà di recesso dal contratto.

Qualora il cliente domestico:
a) non abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento (14 giorni);
b) abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti ed, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti ed alle forniture regolarmente somministrate;

Con riferimento al punto b) i costi:

  • Qualora non sia stata avviata la fornitura, potranno avere un importo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall’esercente la maggior tutela di cui all’art. 11 del TIV (Delibera ARERA n 301/2012/R/eel);
  • Qualora sia stata avviata la fornitura, saranno pari ai corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura.
    La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste.
    Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe:

i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal  precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente;

ii. essere avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna: il cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvede, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 81, comma 81.7, del TIQE (delibera ARERA 646/15) e dall’articolo 33, comma 33.4, della delibera ARERA (RQDG) ARG/gas 574/14. Per esercitare il diritto di ripensamento si può utilizzare il modulo di ripensamento tipo sub all. e), ma non è obbligatorio.